La Legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 55, ha previsto la possibilità di beneficiare
dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa (applicando l’imposta di registro con aliquota del 2% invece che del 9% ovvero, qualora si compri dall’impresa costruttrice, l’Iva al 4% anziché al 10%) anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se ne possegga un’altra per la quale si è fruito della stessa agevolazione.
L’unica condizione imposta è che la “vecchia” abitazione venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se l’impegno a vendere il precedente immobile non viene rispettato, si decade dall’agevolazione e bisogna corrispondere l’imposta di registro nella misura ordinaria, con l’aggiunta degli interessi di mora e di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta.
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” consistono nell’applicazione:
- dell’imposta di registro nella misura ridotta del 2% (ex art. 1, Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/86);
- dell’IVA, con l’aliquota ridotta del 4%, da applicare in alternativa all’imposta di registro (ex n. 21, Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/72);
- delle imposte ipocatastali nella misura fissa di € 50 ovvero € 200 se il trasferimento è imponibile IVA (ex art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90 e Nota all’art. 1, Tariffa allegata).
Per usufruire delle agevolazioni:
- l’immobile non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
- nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lui stesso o dal coniuge per la quale abbia già fruito delle agevolazioni